Accollo e acquisto crediti iva

Il contratto di Accollo del debito tributario e l’adempimento mediante compensazione.

Un contribuente titolare di “crediti fiscali” dichiara di volersi fare carico (cosiddetto «contratto di accollo») del debito di un altro contribuente e procede al pagamento, al posto di questi, del suo modello F24. Nel fare ciò, tuttavia, utilizza in compensazione i propri crediti fiscali verso lo Stato e pertanto non versa alcuna somma, richiedendo al contribuente a cui ha pagato le imposte.

La compensazione è un istituto di origine civilistica attraverso il quale il contribuente, che vanta crediti d’imposta, può utilizzare questi per estinguere eventuali debiti della stessa natura o di tipo contributivo e previdenziale, evitando in tal modo l’eccessivo aumento di adempimenti.

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È stata espressamente disciplinata nel decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 e, in seguito, ribadita nello Statuto dei diritti del contribuente , che all’art. 8, intitolato “ Tutela dell’integrità patrimoniali ”, primo e secondo comma, introduce due novità, prevedendo che “ l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione “ , e l’ammissione dell’accollo del debito di imposta altrui, generalizzando così l’applicazione dell’istituto in esame.

Sebbene tale possibilità sia considerata da molti operatori lecita, in assenza di una normativa attuativa, a mio parere  non vi è dubbio che esistano concreti rischi che l’operazione, soprattutto se fatta su larga scala ed in modo professionale, possa essere riqualificata e considerata una sorta di abuso del diritto.

Colui che paga il debito fiscale, mediante accollo, cederà il suo credito ad un prezzo inferiore la nominale. Il debitore dell’imposta, in pratica, avrà un risparmio fiscale, accettando però di condividere con il primo soggetto il rischio di eventuali accertamenti fiscali futuri.

Affinché il credito possa essere ceduto o accollato, anche se per questo secondo caso, manca totalmente una normativa attuativa di riferimento, sembra potersi dire che esso deve, prima di tutto,  essere stato liquidato mediante la richiesta a rimborso.

Per tale ragione, in ogni caso, deve pregiudizialmente riflettersi brevemente sulla normativa prevista per i rimborsi Iva.

Vedi anche:

  • La Compensazione dei crediti tributari
  • Compensazione dei debiti tributari e cessione del credito IVA
  • Liquidazione dell’IVA di gruppo.

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